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Codice Civile

Art. 1239 — Fideiussori

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Art. 1239. (Fideiussori). La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.

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