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Codice Civile

Art. 1236 — Dichiarazione di remissione del debito

ELI /it/codice-civile/art/1236parte di Codice Civile
Art. 1236. (Dichiarazione di remissione del debito). La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando e' comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.

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