Codice Civile
Art. 1234 — Inefficacia della novazione
Art. 1234. (Inefficacia della novazione). La novazione e' senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria. Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione e' valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.
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