Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1230
Codice Civile

Art. 1230 — Novazione oggettiva

ELI /it/codice-civile/art/1230parte di Codice Civile
Art. 1230. (Novazione oggettiva). L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1229 Art. 1231 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.