Codice Civile
Art. 1230 — Novazione oggettiva
Art. 1230. (Novazione oggettiva). L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
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