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Codice Civile

Art. 1228 — Responsabilita' per fatto degli ausiliari

ELI /it/codice-civile/art/1228parte di Codice Civile
Art. 1228. (Responsabilita' per fatto degli ausiliari). Salva diversa volonta' delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

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