Codice Civile
Art. 1215 — Spese
Art. 1215. (Spese). Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.