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Art. 1213 — Ritiro del deposito

ELI /it/codice-civile/art/1213parte di Codice Civile
Art. 1213. (Ritiro del deposito). Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato. Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non puo' piu' rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, ne' valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.

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