Codice Civile
Art. 1210 — Facolta' di deposito e suoi effetti liberatori
Art. 1210. (Facolta' di deposito e suoi effetti liberatori). Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore puo' eseguire il deposito. Eseguito il deposito, quando questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non puo' piu' ritirarlo ed e' liberato dalla sua obbligazione.
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