Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1210
Codice Civile

Art. 1210 — Facolta' di deposito e suoi effetti liberatori

ELI /it/codice-civile/art/1210parte di Codice Civile
Art. 1210. (Facolta' di deposito e suoi effetti liberatori). Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore puo' eseguire il deposito. Eseguito il deposito, quando questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non puo' piu' ritirarlo ed e' liberato dalla sua obbligazione.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1209 Art. 1211 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.