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Codice Civile

Art. 1200 — Liberazione dalle garanzie

ELI /it/codice-civile/art/1200parte di Codice Civile
Art. 1200. (Liberazione dalle garanzie). Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita'.

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