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Art. 1195 — Quietanza con imputazione

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Art. 1195. (Quietanza con imputazione). Chi, avendo piu' debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non puo' pretendere un'imputazione diversa, se non vi e' stato dolo o sorpresa da parte del creditore.

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