Codice Civile
Art. 1191 — Pagamento eseguito da un incapace
Art. 1191. (Pagamento eseguito da un incapace). Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non puo' impugnare il pagamento a causa della propria incapacita'.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.