Codice Civile
Art. 1179 — Obbligo di garanzia
Art. 1179. (Obbligo di garanzia). Chi e' tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, puo' prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.
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