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Codice Civile

Art. 1179 — Obbligo di garanzia

ELI /it/codice-civile/art/1179parte di Codice Civile
Art. 1179. (Obbligo di garanzia). Chi e' tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, puo' prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.

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