Codice Civile
Art. 1176 — Diligenza nell'adempimento
Art. 1176. (Diligenza nell'adempimento). Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita' esercitata.
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