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Codice Civile

Art. 1156 — Universalita' di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

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Art. 1156. (Universalita' di mobili e mobili iscritti in pubblici registri). Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalita' di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

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