Codice Civile
Art. 1154 — Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa
Art. 1154. (Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa). A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.
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