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Art. 1145 — Possesso di cose fuori commercio

ELI /it/codice-civile/art/1145parte di Codice Civile
Art. 1145. (Possesso di cose fuori commercio). Il possesso delle cose di cui non si puo' acquistare la proprieta' e' senza effetto. Tuttavia nei rapporti tra privati e' concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico. Se trattasi di esercizio di facolta', le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, e' data altresi' l'azione di manutenzione.

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