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Art. 114 — Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

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Art. 114. (Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali). Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile e' il presidente del Senato. Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale puo' anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 111.

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