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Art. 1129 — Nomina e revoca dell'amministratore

ELI /it/codice-civile/art/1129parte di Codice Civile
Art. 1129. (Nomina e revoca dell'amministratore). Quando i condomini sono piu' di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina e' fatta dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di uno o piu' condomini. L'amministratore dura in carica un anno e puo' essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. Puo' altresi' essere revocato dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarita'. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.

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