Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 112
Codice Civile

Art. 112 — Rifiuto della celebrazione

ELI /it/codice-civile/art/112parte di Codice Civile
Art. 112. (Rifiuto della celebrazione). L'ufficiale dello stato civile non puo' rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi. Contro il rifiuto e' dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 111 Art. 113 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.