Codice Civile
Art. 1118 — Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Art. 1118. (Diritti dei partecipanti sulle cose comuni). Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente e' proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Il condomino non puo', rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
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