Codice Civile
Art. 1091 — Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua
Art. 1091. (Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua). Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale e' tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinche' la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate.
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