Codice Civile
Art. 1089 — Acqua impiegata come forza motrice
Art. 1089. (Acqua impiegata come forza motrice). Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non puo', senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
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