Codice Civile
Art. 1085 — Tempo d'esercizio della servitu'
Art. 1085. (Tempo d'esercizio della servitu'). Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera. La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali. L'uso delle acque nei giorni festivi e' regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si e' incominciato a possedere.
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