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Art. 1069 — Opere sul fondo servente

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Art. 1069. (Opere sul fondo servente). Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitu', deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se pero' le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

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