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Art. 1057 — Passaggio di vie funicolari

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Art. 1057. (Passaggio di vie funicolari). Ogni proprietario e' parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformita' delle leggi in materia.

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