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Codice Civile

Art. 1047 — Contenuto della servitu'

ELI /it/codice-civile/art/1047parte di Codice Civile
Art. 1047. (Contenuto della servitu'). Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi puo', qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo pero' di pagare l'indennita' e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.

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