Codice Civile
Art. 1035 — Attraversamento di acquedotti
Art. 1035. (Attraversamento di acquedotti). Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui puo' attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purche' esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.
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