Codice delle Assicurazioni
Art. 98 — Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
Art. 98. Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza 1. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.
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