Open·Parlamento
HomeNormeCodice delle AssicurazioniArt. 85
Codice delle Assicurazioni

Art. 85 — Albo delle imprese capogruppo

ELI /it/codice-assicurazioni/art/85parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 85. Albo delle imprese capogruppo 1. L'impresa capogruppo e' iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP. 2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata. 3. L'ISVAP puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e puo' richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo. 4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi. 5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

↑ Tutti gli articoli di Codice delle Assicurazioni · fonte Normattiva ↗

← Art. 84 Art. 86 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.