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Codice delle Assicurazioni

Art. 75 — Protocolli di autonomia

ELI /it/codice-assicurazioni/art/75parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 75. Protocolli di autonomia 1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP puo' richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l'entita' dei rapporti finanziari ed operativi, nonche' le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa. 2. L'ISVAP puo' sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

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