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Codice delle Assicurazioni

Art. 43 — Riserve tecniche relative all'attivita' esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

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Art. 43. Riserve tecniche relative all'attivita' esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi 1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati. 2. L'ISVAP verifica che nel bilancio dell'impresa risultino iscritte attivita' sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.

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