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Codice delle Assicurazioni

Art. 39 — Valutazione delle attivita' patrimoniali

ELI /it/codice-assicurazioni/art/39parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 39. Valutazione delle attivita' patrimoniali 1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative. 2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche e' effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. 3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attivita' patrimoniali.

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