Open·Parlamento
HomeNormeCodice delle AssicurazioniArt. 355
Codice delle Assicurazioni

Art. 355 — Entrata in vigore

ELI /it/codice-assicurazioni/art/355parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 355. Entrata in vigore 1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006. 2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 settembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro delle attivita' produttive La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Baccini, Ministro per la funzione pubblica Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli

↑ Tutti gli articoli di Codice delle Assicurazioni · fonte Normattiva ↗

← Art. 354

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.