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Codice delle Assicurazioni

Art. 350 — Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi

ELI /it/codice-assicurazioni/art/350parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 350. Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi 1. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo. 2. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.

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