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Codice delle Assicurazioni

Art. 321 — Doveri degli organi di controllo

ELI /it/codice-assicurazioni/art/321parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 321. Doveri degli organi di controllo 1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle societa' che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3. 3. L'ISVAP informa il Ministero della giustizia dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei soggetti per i quali sia richiesta l'iscrizione al registro dei revisori contabili. 4. Il Ministero della giustizia informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.

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