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Codice delle Assicurazioni

Art. 318 — Pubblicita' di prodotti assicurativi

ELI /it/codice-assicurazioni/art/318parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 318. Pubblicita' di prodotti assicurativi 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. 2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5.

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