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Codice delle Assicurazioni

Art. 309 — Attivita' oltre i limiti consentiti

ELI /it/codice-assicurazioni/art/309parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 309. Attivita' oltre i limiti consentiti 1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 57, 58 e 60 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. 2. Le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 53 e 55 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese di cui ai commi 1 e 2.

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