Open·Parlamento
HomeNormeCodice delle AssicurazioniArt. 307
Codice delle Assicurazioni

Art. 307 — Collaborazione con la Guardia di finanza

ELI /it/codice-assicurazioni/art/307parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 307. Collaborazione con la Guardia di finanza 1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'ISVAP puo' avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. 2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all'ISVAP.

↑ Tutti gli articoli di Codice delle Assicurazioni · fonte Normattiva ↗

← Art. 306 Art. 308 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.