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Codice delle Assicurazioni

Art. 296 — Organismo di indennizzo italiano

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Art. 296. Organismo di indennizzo italiano 1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, e' riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano. 2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni puo' avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalita' stabilite con apposita convenzione.

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