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Codice delle Assicurazioni

Art. 290 — Prescrizione dell'azione

ELI /it/codice-assicurazioni/art/290parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 290. Prescrizione dell'azione 1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), e' soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile. 2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), e' proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.

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