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Codice delle Assicurazioni

Art. 281 — Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale

ELI /it/codice-assicurazioni/art/281parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 281. Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale 1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le societa' del gruppo e' competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo. 2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle societa' del gruppo e' competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.

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