Codice delle Assicurazioni
Art. 263 — Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
Art. 263. Esecuzione del concordato e chiusura della procedura 1. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall'ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche. 2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci perche' sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della societa' e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle societa' di capitali. 3. Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare. Nota all'art. 263: - L'art. 2l5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' il seguente: «Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato). - Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 137. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo' essere annullato a norma dell'art. 138. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.».
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