Codice delle Assicurazioni
Art. 256 — Insinuazioni tardive
Art. 256. Insinuazioni tardive 1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare. 2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell'articolo 260, comma 5.
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- D.lgs 14/01 — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottoautoritativoha disposto (con l'art. 370, comma 1, lettera h) e 2) la modifica dell'art. 256, comma 1.
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