Codice delle Assicurazioni
Art. 249 — Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
Art. 249. Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti 1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non puo' essere promossa o proseguita alcuna azione ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. 2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare. Nota all'art. 249: - L'art. 66 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' il seguente: «Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). - Il curatore puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
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