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Codice delle Assicurazioni

Art. 22 — Attivita' in uno Stato terzo

ELI /it/codice-assicurazioni/art/22parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 22. Attivita' in uno Stato terzo 1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP. 2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

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