Codice delle Assicurazioni
Art. 209 — Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
Art. 209. Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie 1. L'ISVAP comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorieta', indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che e' necessario riportare nel documento che l'impresa di assicurazione consegna all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.
↑ Tutti gli articoli di Codice delle Assicurazioni · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.