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Codice delle Assicurazioni

Art. 194 — Imprese di assicurazione di Stati terzi

ELI /it/codice-assicurazioni/art/194parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 194. Imprese di assicurazione di Stati terzi 1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.

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