Codice delle Assicurazioni
Art. 189 — Poteri di indagine
Art. 189. Poteri di indagine 1. L'ISVAP puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonche' ai soggetti che svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione. 2. L'ISVAP puo' effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti assicurativi e dei soggetti che svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione.
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