Codice delle Assicurazioni
Art. 187 — Integrazione della nota informativa
Art. 187. Integrazione della nota informativa 1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, puo' chiedere all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.
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