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Codice delle Assicurazioni

Art. 184 — Misure cautelari ed interdittive

ELI /it/codice-assicurazioni/art/184parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 184. Misure cautelari ed interdittive 1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione. 2. L'ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o dell'intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme piu' utili alla generale conoscibilita', dei provvedimenti adottati.

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